(massima n. 1)
L'errore di fatto che può legittimare la revocazione della sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., così come inciso dalle sentenze della Corte costituzionale 30 gennaio 1986, n. 17 e 31 gennaio 1991, n. 36, deve riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte deve esaminare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve quindi avere carattere autonomo, nel senso che deve incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della Cassazione, perché, se invece l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile l'istanza per la revocazione di una sentenza della Cassazione, con la quale si pretendeva di ravvisare il vizio revocatorio nel fatto che la stessa Corte non si fosse accorta che il giudice d'appello non s'era, a sua volta, accorto che la sentenza di primo grado non aveva previsto una determinata circostanza relativa alla controversia in oggetto).