(massima n. 1)
Al fine di pronunciare sulle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, hanno il potere-dovere, sia in sede di regolamento preventivo, sia in sede di ricorso ordinario, di procedere ad un'indagine di fatto, al fine di qualificare la posizione soggettiva delle parti o il rapporto dedotto in giudizio, qualora questa qualificazione costituisca presupposto necessario per la soluzione di dette questioni. E tuttavia, soprattutto in sede di ricorso ordinario (e cioè quando si deducano questioni di giurisdizione non soltanto sulla base degli atti introduttivi del giudizio, ma anche in relazione ad una sentenza che abbia pronunciato su dette questioni), il potere della Corte di svolgere indagini di fatto non può essere esercitato in via sostitutiva dell'attività difensiva delle parti, bensì soltanto in base alle allegazioni delle parti doverosamente da queste ultime svolte nel ricorso per cassazione, in relazione non soltanto agli atti introduttivi del giudizio, ma anche alla decisione impugnata. (Nella specie, la Corte di cassazione, investita di un ricorso avverso una sentenza di un giudice di pace il quale, senza puntuali indicazioni relative ai fatti e con motivazioni del tutto generiche, aveva affermato la giurisdizione dell'AGO in una controversia relativa alle spettanze vantate da un centro medico convenzionato nei confronti di un'USL, ha dichiarato inammissibile il gravame, stante la genericità e quindi la inadeguatezza delle censure mosse alla sentenza del giudice di pace (peraltro non impugnata anche sotto il profilo della mancata indicazione dei fatti o della genericità della motivazione), tali da non consentire alcuna indagine d'ufficio sugli atti acquisiti.