(massima n. 1)
I provvedimenti cautelari non sono idonei, per la loro natura, ad acquistare efficacia definitiva se non tempestivamente impugnati, ma sono caratterizzati dalla provvisorietą e dalla strumentalitą, essendo destinati a rifluire nel provvedimento che definisce la controversia in atto tra le parti. Conseguentemente essi non possono essere impugnati con l'istanza di regolamento di competenza, poiché questa presuppone che la pronuncia sulla competenza sia irretrattabile ossia preclusiva di ogni riesame da parte del giudice che ha emesso il provvedimento.