(massima n. 1)
Qualora si controverta sulla esistenza o meno, in ordine ad una serie di unitā immobiliari integranti porzioni di un complesso edilizio, di un condominio unico, e, quindi, sulla riconducibilitā di talune delle strutture della costruzione di cui si tratta (nella specie, dei muri perimetrali) alla nozione di parti comuni dell'edificio condominiale di cui all'art. 1117 c.c., con conseguente ripartizione delle spese tra i proprietari delle varie unitā, č da ritenere la necessitā della partecipazione di tutti costoro a ciascuna delle fasi del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario. Ne consegue che, in caso di mancata vocatio in ius dinanzi alla corte d'appello di taluni dei proprietari delle varie unitā immobiliari comprese nel fabbricato in questione, parti in prime cure, deve essere integrato il contraddittorio nei loro confronti, rendendosi, in caso contrario, inevitabile la cassazione della sentenza emessa a seguito del giudizio di appello.