(massima n. 1)
Ricorre l'ipotesi di dipendenza di cause — il cui trattamento è equiparato all'ipotesi di cause inscindibili, nella quale sono da ricomprendere non soltanto i casi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche quelli di litisconsorzio processuale — allorché la decisione di una controversia si estende necessariamente ad altra/e, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra/e. Ne consegue che se una domanda è proposta nei confronti di due o più soggetti e tra questi vi è contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i diversi rapporti processuali sono e restano legati da un nesso di litisconsorzio necessario per dipendenza di cause (reciproca in quanto la decisione delle diverse cause dipende, anzi coincide, con la decisione delle altre) il quale comporta che le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'obbligato. (Nel caso di specie la S.C., in applicazione del principio di cui all'art. 334 c.p.c., ha annullato la sentenza impugnata disponendo la rinnovazione del giudizio di secondo grado e la rimessione della causa al medesimo tribunale, in diversa composizione, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che avevano assunto la qualità di parti nel giudizio di primo grado).