(massima n. 1)
La domanda di rivalutazione di una rivendicata somma di denaro, risolvendosi nella richiesta di adeguamento automatico dell'importo della stessa ai sopravvenuti mutamenti del valore reale della moneta da correlarsi al fenomeno inflativo, è pretesa concettualmente diversa da quella in cui, in relazione a un dedotto inadempimento, il ristoro dell'asserito ulteriore, e maggiore pregiudizio, causato dal ritardato soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie: le due istanze in discorso, infatti, hanno presupposti e contenuto non assimilabili, sicché la proposizione dell'una non può equivalere a quella dell'altra. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla natura pecuniaria del credito azionato e all'assoggettabilità al principio nominalistico ha rigettato una domanda di generica rivalutazione delle ragioni creditorie).