(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, al contumace č riconosciuta la facoltā di interporre gravame avverso la sentenza (che lo abbia visto soccombente) dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione a condizione che egli fornisca tanto la prova della nullitā della citazione o della relativa notificazione (nonché della nullitā della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.), quanto quella della non conoscenza del processo a causa di detta nullitā.