(massima n. 1)
La censura con la quale si assuma il difetto di giurisdizione, ancorché inammissibile come motivo di ricorso per cassazione ordinario, in ragione del carattere non decisorio del provvedimento impugnato, può ritenersi convertita in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del c.p.c. ed in particolare quello dell'assenza di qualsiasi decisione nel giudizio di merito nel quale risulti pronunciato il provvedimento impugnato. (Alla stregua di questo principio le Sezioni Unite hanno convertito d'ufficio in istanza di regolamento preventivo il motivo del ricorso ordinario, con il quale si erano impugnati per difetto di giurisdizione provvedimenti del Commissario Liquidatore degli Usi Civici, privi del carattere della decisorietà, mentre hanno dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso non afferenti alla giurisdizione).