(massima n. 1)
In materia di arbitrato nel caso di più arbitri è legittima sia la liquidazione di un unico compenso complessivo per tutti gli arbitri, sia la liquidazione del compenso partitamente per ciascun componente del collegio arbitrale, in entrambi i casi essendo ogni arbitro abilitato ad agire autonomamente in via esecutiva per la realizzazione del proprio diritto soggettivo di credito. La liquidazione di un unico compenso complessivo non può, tuttavia, essere adottata quando uno degli arbitri nella procedura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 814 c.p.c., promossa dagli altri due abbia dichiarato di rinunziare al saldo, ritenendosi soddisfatto dell'acconto ricevuto.