(massima n. 1)
La delega conferita dal difensore ad un collega, perché lo sostituisca in udienza, rappresenta un atto tipico di esercizio dell'attività professionale, indirizzato all'espletamento dell'incarico ricevuto dal cliente, poiché il sostituto, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale “longa manus” di quest'ultimo e l'attività processuale da lui svolta è pertanto riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso. Ne consegue che deve essere considerato indebito esercizio dell'attività professionale il comportamento di un professionista legale che, trovandosi in situazione di sospensione disciplinare da detta attività, abbia conferito delega ad un collega e si sia fatto sostituire in una causa.