(massima n. 1)
L'impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi come nel caso di sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e di successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale. In questi casi l'atto di impugnazione, documentalmente unico ma sostanzialmente comprensivo di due distinte impugnazioni, necessita di due notifiche limitatamente all'ipotesi in cui la parte intimata abbia assunto una differente posizione processuale nell'uno e nell'altro giudizio.