(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione, omettendo di pronunciarsi sull'appello proposto dall'attore soccombente in primo grado, ne accolga però la pretesa ponendo a fondamento di essa una causa petendi da questi non invocata, è ammissibile il ricorso incidentale proposto in Cassazione dal predetto attore che, ancorché pienamente vittorioso in appello, si dolga dell'omessa pronuncia, ove la suddetta sentenza sia stata impugnata in via principale dal soccombente per ultrapetizione, giacché, a seguito della cassazione della sentenza per il predetto motivo, riacquista attualità il suo interesse alla decisione sulla base della causa petendi da lui allegata; ne consegue che la sentenza censurata per ultrapetizione dal ricorrente principale e per omessa pronuncia dal ricorrente incidentale va cassata con rinvio, ancorché il vizio di ultrapetizione comporti, di regola, la cassazione senza rinvio.