(massima n. 1)
Non sussiste litisconsorzio necessario processuale, sì da richiedere l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., tra coloro che hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio per tutelare la proprietà comune nei confronti di altri, perché la relativa controversia può esser instaurata da alcuni contitolari soltanto, senza necessità di integrazione del contraddittorio (c.d. sostanziale) a tutti.