(massima n. 1)
Ai fini del rapporto di parasubordinazione – che l'art. 409 n. 3 c.p.c. assoggetta al rito del lavoro – si richiedono la continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l'attività concorrente del destinatario; la prima – la quale è ravvisabile anche quando si tratti di prestazione unica, ma richiedente una attività prolungata – implica, in caso di unicità dell'opus, una interazione fra le parti dopo la conclusione del contratto non limitata ai momenti dell'accettazione dell'opera e del versamento del corrispettivo; mentre la seconda consiste nella connessione funzionale tra l'attività del prestatore d'opera e quella del destinatario della prestazione (sia questi imprenditore o meno), sicché l'opus realizzato rappresenti il risultato della loro collaborazione. (Nel caso di specie è stata esclusa la configurabilità di un rapporto di parasubordinazione tra le convenute dell'attuale giudizio – che avevano conferito rituale mandato a vendere il loro pacchetto azionario, relativo alla Rigamonti Spa, ad una società a responsabilità limitata, con la quale avevano esclusivamente intrattenuto rapporti giuridici – e uno degli ausiliari di tale ultima società, della cui opera essa si era avvalsa per l'espletamento della necessaria attività di ricerca finalizzata al conseguimento del risultato voluto, ancorché il suddetto ausiliario, in tale qualità, avesse relazionato saltuariamente alle venditrici sugli sviluppi della sua attività volta a piazzare il pacchetto azionario in vendita, peraltro mai direttamente ma sempre tramite un consulente delle titolari).