(massima n. 1)
L'eccezione di giudicato esterno è rimessa esclusivamente al potere dispositivo della parte, costituendo un'eccezione in senso stretto e non una mera difesa, con la conseguenza che, da un lato, il giudice non può su di essa pronunziarsi d'ufficio e, dall'altro, la sua proponibilità nel rito del lavoro è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, c.p.c. sicché ove essa non sia stata sollevata con la memoria difensiva tempestivamente depositata a norma di tale disposizione non può essere per la prima volta proposta in sede di appello né essere rilevata dal giudice di secondo grado, salvo che il giudicato sia intervenuto nel corso del giudizio di appello.