(massima n. 1)
Il mancato deposito – ai sensi del terzo comma dell'art. 369 c.p.c. – dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, qualora il fascicolo non risulti comunque acquisito e la sua consultazione, in dipendenza del tenore del motivo di impugnazione (nella specie afferente ad error in procedendo), appaia indispensabile ai fini della decisione della Suprema Corte, determina l'improcedibilità – rilevabile d'ufficio – del ricorso in cassazione, né questa conseguenza può essere evitata attraverso una richiesta di rinvio della causa a nuovo ruolo, formulata all'udienza di discussione, poiché tale richiesta non è idonea a sostituire l'istanza (prevista sempre dalla suddetta norma), la cui funzione è quella di sollecitare l'invio del fascicolo da parte della cancelleria del giudice dell'impugnata sentenza.