(massima n. 1)
In tema di notificazione dell'atto di appello, qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l'autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente; art. 82 R.D. n. 37 del 1934), la notifica stessa può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 c.p.c., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d'appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l'elezione di domicilio ex lege di cui al citato art. 82 R.D. 37/1934 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata.