(massima n. 1)
Anche per l'attore che non indichi nell'atto introduttivo del giudizio i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi, si verifica la decadenza con conseguente inammissibilità dei mezzi di prova proposti in grado di appello, a norma dell'art. 437 secondo comma c.p.c. Soltanto se l'omessa indicazione in primo grado sia stata determinata da causa di forza maggiore, valutabile con apprezzamento discrezionale in fatto dal giudice di merito, la deroga alle preclusioni di cui all'art. 414 c.p.c. può essere consentita nella fase di gravame, ove i chiesti mezzi di prova siano ritenuti indispensabili ai sensi dello stesso art. 437 c.p.c.