(massima n. 1)
L'espressione normativa, di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., «punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio», si riferisce all'accertamento dei punti di fatto che hanno assunto rilevanza per la decisione e non a quelli riguardanti l'affermazione e l'applicazione dei principi giuridici, posto che in questo secondo caso č configurabile una falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 (la quale puņ, peraltro, comportare la sola correzione della motivazione in diritto da parte della Suprema Corte, qualora integri soltanto un vizio della motivazione in diritto che si riveli ininfluente sulla esattezza della decisione, per essere questa corretta secondo altro principio di diritto concretamente applicabile alla fattispecie).