(massima n. 1)
La nullità della notificazione si ha quando, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell'atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita e, eventualmente, sulla data della relativa esecuzione, nonché sulla competenza dell'ufficiale giudiziario, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona ed in luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione; la notificazione è, invece, inesistente quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché non vi sia stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare. Nel primo caso (di nullità della notificazione) i vizi della notificazione del ricorso per cassazione, attinenti alla persona presso la quale la notificazione stessa deve essere eseguita, sono sanabili ex tunc per raggiungimento dello scopo, quando segua la costituzione del resistente. (Nella specie la S.C. ha ritenuto affetta da nullità — e non già inesistente — la notificazione fatta, non già al procuratore della parte, bensì al procuratore che aveva sostituito il primo nell'udienza di discussione innanzi al giudice d'appello e, quindi, in relazione ad una specifica attività processuale, aveva assunto la rappresentanza in giudizio della parte).