(massima n. 1)
Il pagamento di un debito (nella specie, delle spese processuali) determinato da una sentenza, o da qualsiasi altro provvedimento dotato di efficacia esecutiva, si configura normalmente come atto di dovuta esecuzione. Ne consegue che esso, anche se eseguito senza riserve e prima della notificazione del provvedimento che lo impone, non può essere inteso come condotta assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dei mezzi di gravame nei confronti dello stesso provvedimento, quindi come acquiescenza preclusiva della proponibilità di essi.