(massima n. 1)
Qualora nel giudizio d'appello una domanda od un'eccezione della quale sia stata dichiarata l'inammissibilitą venga anche esaminata nel merito, per affermarne l'infondatezza, tale esame costituisce attivitą giurisdizionale svolta in carenza di potere. Pertanto la valutazione di infondatezza irritualmente compiuta integra una motivazione ad abundantiam non suscettibile in quanto tale di arrecare nocumento alla parte, la quale, una volta dichiarata soccombente per effetto della pronunziata inammissibilitą della domanda o dell'eccezione proposta, č priva di interesse a censurare in sede di legittimitą la sentenza nella parte in cui la stessa ha irritualmente esaminato nel merito, la sua pretesa non derivandole da tale parte della motivazione alcun pregiudizio.