(massima n. 1)
Per ritenere sussistente, secondo l'art. 1335 c.c., la presunzione (iuris tantum) di conoscenza, da parte del destinatario, di un atto unilaterale recettizio (nella specie di costituzione in mora) inviato con raccomandata ma senza avviso di ricevimento, nel caso in cui il destinatario ne contesti la ricezione, non è sufficiente che il mittente — su cui grava il relativo onere probatorio — fornisca la prova della spedizione, occorrendo anche che lo stesso dimostri, o indichi, l'indirizzo al quale la lettera è stata spedita, atteso che la suddetta presunzione opera dal momento in cui la lettera sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e cioè nel luogo più idoneo per la ricezione, o in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio), o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa). (Nella specie, il nome del destinatario era compreso tra quelli contenuti in una distinta di raccomandate relative a diverse persone, sulla quale mancava tuttavia qualsiasi indicazione dell'indirizzo cui era stata inviata la raccomandata).