(massima n. 1)
Nessun ostacolo alla devoluzione ex art. 704 c.p.c. al giudice della causa petitoria della cognizione del merito possessorio puņ derivare dall'avvenuta definizione della prima, essendo soltanto necessario, onde determinare lo spostamento di cui alla menzionata norma, che il ricorso per interdetto possessorio sia stato proposto nella «pendenza» del giudizio petitorio.