(massima n. 1)
Nel vigente sistema giusprocessualistico, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., la regressione del giudizio dal secondo al primo grado è prevista e consentita solo eccezionalmente, in ipotesi tassativamente determinate. Pertanto, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia pronunciato su di una domanda, accogliendola sulla base di una determinata soluzione di una questione pregiudiziale o preliminare, di cui all'art. 279, comma secondo, n. 2, c.p.c., il giudice di appello, il quale, in riforma della decisione impugnata, risolva la questione cennata in senso opposto a quello da tale decisione risultante, non può rimettere le parti innanzi al primo giudice perché questo delibi la domanda sotto altri, sottordinati, profili, ma, a mente dell'art. 354, comma primo, c.p.c., deve trattenere la causa e deciderla senz'altro nel merito, con ciò intendendosi pienamente realizzata la garanzia del doppio grado di giudizio, essendo, per il relativo soddisfacimento, sufficiente che il primo giudice, benché in grado di esaminare le domande e le eccezioni in tutta la loro estensione, si sia astenuto sul merito delle stesse in conseguenza della soluzione data alla questione pregiudiziale o preliminare.