(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il pretore nel procedimento possessorio, emessi i provvedimenti temporanei indispensabili, rimette le parti innanzi al Tribunale, č impugnabile ove venga censurata non l'individuazione del giudice competente per il giudizio, ma la mancata fissazione dell'udienza davanti allo stesso pretore per la trattazione del merito possessorio con il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (Si veda sent. Corte Cost. n. 253/94) e non con il regolamento di competenza, non ponendo la censura una questione di competenza, ma una questione di procedura.