(massima n. 1)
Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale concretandosi in una deroga al principio secondo cui i motivi di nullità si convertono in motivi d'impugnazione, e, pertanto, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., tra i quali non rientra l'ipotesi di erronea dichiarazione, in primo grado, della contumacia di una parte.