(massima n. 1)
La rinuncia all'eccezione di decadenza dalla impugnazione (per violazione del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.), effettuata dalla parte successivamente alla sua proposizione, non esime la Corte di cassazione dal dichiarare l'inammissibilitą del gravame, quando ne ricorrano i presupposti, essendo la stessa eccezione rilevabile d'ufficio e non afferendo al potere dispositivo della parte.