(massima n. 1)
L'atto di appello notificato, in violazione dell'art. 330, primo comma, c.p.c., alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado č affetto da nullitā; se il giudice d'appello non prevede a rilevare il vizio a norma dell'art. 291 c.p.c. fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullitā e la Corte di cassazione, nel dichiararla, deve pronunciare l'annullamento con rinvio ad altro giudice di pari grado perché sia ripristinata la regolaritā del contraddittorio.