(massima n. 1)
La prevenzione operata con l'impugnazione principale fa sì che ogni altra impugnazione debba proporsi non solo con le forme dell'appello incidentale, ma nel termine proprio di quest'ultimo, che è quello prescritto dall'art. 343 comma primo c.p.c. (nel testo previgente alla riforma applicabile al giudizio), ossia non oltre la prima udienza di trattazione davanti all'istruttore. L'impugnante principale, cioè, fissa il termine perentorio per tutti gli altri impugnanti, che resta così l'unico da rispettare, sostituendosi a quelli stabiliti in via generale dagli artt. 325 e 327 c.p.c., salvo quanto previsto dall'art. 343, comma secondo a proposito dell'appello il cui interesse sorge dalla proposizione dell'impugnazione proposta da parte che non sia l'appellante principale.