(massima n. 1)
La spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario; il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 c.c., infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell'indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere tale assunto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base della esplicita contestazione di una banca di aver mai ricevuto la revoca di una fideiussione, che il fideiussore aveva provato di aver spedito, ha ritenuto non sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione a fondare, da sola, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.).