(massima n. 1)
Quando sia mancata la notificazione della sentenza, l'atto di impugnazione deve essere notificato a norma degli artt. 330 e 170 c.p.c., presso il procuratore costituito, ancorché la parte — pur costituita a mezzo di procuratore domiciliatario — abbia eletto anche altrove domicilio personale; ed infatti una tale ultima eventualità — così come pure quella in cui la parte abbia reso dichiarazione di residenza altrove — assumono possibile rilevanza ai fini della notificazione dell'atto di impugnazione solo nel caso in cui la parte si sia costituita personalmente in giudizio. Tale suddetta modalità di notifica si impone, fra l'altro, anche allorché il procuratore costituito, esercitando il proprio ufficio nell'ambito di un giudizio che abbia a svolgersi al di fuori della circoscrizione del tribunale cui egli risulti assegnato, non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'Autorità giudiziaria investita della controversia. Ne consegue — soltanto — che in tale ultima evenienza, l'atto di impugnazione andrà notificato presso la Cancelleria di detto ultimo giudice.