(massima n. 3)
            Il licenziamento disciplinare, nel regime giuridico contrattuale  dei  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti regionali dettato dallart. 38 legge reg. Friuli Venezia Giulia  n.  18  del  1996  č  negozio  giuridico  di  diritto privato  regolato  dalla  legge  n.  604  del  1966,  in  linea con le previsioni generali di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 marzo  2001,  n.  165,  e  all'art.  2  comma  secondo,  del suddetto decreto. L'obbligo di motivazione, quindi, non č  quello  dei  provvedimenti  amministrativi,  ma  il contenuto  di  esso  va  determinato  in  base  al  disposto dell'art.  2  della  legge  n.  604  del  1966.  Pertanto, l'obbligo di motivazione č assolto dall'amministrazione con l'indicazione del fatto (giā oggetto di contestazione) che, ad avviso del datore di lavoro,  giustifica  il  recesso, spettando  poi  al  giudice valutare  se  il  fatto  medesimo  č  idoneo  a  radicare  il potere  di  estinguere  il  rapporto.