(massima n. 3)
Il licenziamento disciplinare, nel regime giuridico contrattuale dei rapporti di lavoro dei dipendenti regionali dettato dallart. 38 legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 18 del 1996 č negozio giuridico di diritto privato regolato dalla legge n. 604 del 1966, in linea con le previsioni generali di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 2 comma secondo, del suddetto decreto. L'obbligo di motivazione, quindi, non č quello dei provvedimenti amministrativi, ma il contenuto di esso va determinato in base al disposto dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966. Pertanto, l'obbligo di motivazione č assolto dall'amministrazione con l'indicazione del fatto (giā oggetto di contestazione) che, ad avviso del datore di lavoro, giustifica il recesso, spettando poi al giudice valutare se il fatto medesimo č idoneo a radicare il potere di estinguere il rapporto.