(massima n. 1)
La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto fra le parti, facendo venir meno la necessità della decisione, sicché essa non ricorre quando vi sia stato riconoscimento solo parziale del diritto in contesa, come nel caso in cui, durante la pendenza del procedimento giudiziario concernente il trattamento di invalidità civile, tale trattamento venga riconosciuto all'avente titolo con una decorrenza successiva a quella richiesta. In siffatta ipotesi, pertanto, la naturale conclusione del processo, con una pronunzia che riconosca (o neghi) il diritto azionato, anche per il periodo non coperto dall'intervenuto riconoscimento, può essere impedita solo da una rinunzia agli atti del giudizio, o alla stessa domanda, da parte dell'attore secondo una valutazione di opportunità rimessa esclusivamente a quest'ultimo e da esternarsi nelle forme di legge.