(massima n. 1)
A norma dell'art. 330, comma 1, c.p.c., l'impugnazione, sia nel caso in cui non sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza sia nell'ipotesi che nell'atto di notificazione di questa ultima manchi l'indicazione della residenza e l'elezione del domicilio, deve essere notificata o presso il procuratore nel giudizio a quo o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto espressamente, ma non può essere notificata anche nella residenza o nel domicilio della persona rappresentata; l'inosservanza di tale disposizione comporta, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello, che deve ordinarne la rinnovazione a norma dell'art. 291 dello stesso codice, e non sanato dalla costituzione dell'appellato, comporta, a sua volta, la inammissibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente non all'impugnazione in senso sostanziale ma soltanto alla sua notificazione; con la conseguenza che, qualora tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica e dell'intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto d'impugnazione ed essendo quindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c., con gli adattamenti derivanti dal rito di cui alla legge n. 533 del 1973, ove trattisi di controversia di lavoro.