(massima n. 1)
L'obbligo di deposito di copia autentica della decisione impugnata disposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 369 c.p.c., non può ritenersi soddisfatto con l'inserimento all'interno del ricorso (e ai fini della esposizione relativa allo svolgimento del processo) di copia fotostatica dell'attestazione di conformità all'originale della copia richiesta per uso notifica (attestazione effettuata dall'assistente giudiziario su foglio distinto dal testo della sentenza e a questo unito con graffette metalliche).