(massima n. 1)
Nelle controversie individuali di lavoro l'eccezione di incompetenza per territorio per essere idonea ad impedire che la causa rimanga radicata presso il giudice adito secondo il criterio del Foro non contestato, deve avere non solo il carattere della tempestivitą dovendo essere sollevata dal convenuto nella memoria di costituzione, salvo il rilievo d'ufficio da parte del giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. ma anche quello della completezza, posto che la contestazione deve riguardare tutti i Fori speciali alternativamente previsti dall'art. 413 c.p.c., di cui l'attore aveva inteso avvalersi.