(massima n. 1)
Il giudice di appello che affermi la giurisdizione del giudice ordinario negata dal giudice di primo grado non può decidere nel merito la causa ma deve rimetterla al primo giudice, dando luogo in caso contrario ad una sentenza nulla per violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Peraltro quando il procedimento abbia ad oggetto una pluralità di domande la rimessione al primo giudice, stante il carattere tassativo delle ipotesi in cui essa è consentita, detta rimessione è limitata alla causa per la quale sia affermata la giurisdizione.