(massima n. 1)
La possibilitą di ritenere provato il momento di ricezione di una lettera raccomandata alla stregua di elementi presuntivi, quali quelli desumibili dalla data della spedizione, non viene meno con riguardo agli atti unilaterali recettizi, come l'intimazione di pagamento, in relazione alla circostanza che per essi detta ricezione implica una praesumptio legis di conoscenza da parte del destinatario, al fine dell'efficacia degli atti medesimi (artt. 1334 e 1335 c.c.), atteso che il divieto di presunzioni di secondo grado (cosiddetta praesumptio de praesumpto) opera esclusivamente nella consecuzione di una presunzione semplice da altra presunzione semplice, mentre non osta a che dal fatto presunto dal giudice consegua la presunzione di un altro fatto per espressa previsione di legge.