(massima n. 1)
Il fatto colposo del danneggiato integra gli estremi del fortuito idoneo a superare ai sensi dell'art. 2051 c.c. la presunzione di responsabilitą del custode della cosa per i danni che essa sia suscettibile di produrre di per sé o per insorgenza in essa di agenti dannosi, soltanto quando sia dotato di autonomo impulso causale e sia per lo stesso custode, imprevedibile ed inevitabile.