(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui al difensore che, esercitando fuori distretto, abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità adita e competente a norma dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934, sia stato notificato l'atto d'appello a mani proprie, ancorché in luogo diverso dal domicilio eletto a norma del citato art. 82, la notifica deve ritenersi valida, atteso che l'art. 330 c.p.c., nel prevedere, per il caso di mancata elezione di domicilio della parte all'atto della notificazione della sentenza, che l'impugnazione sia notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo della notifica, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli per il giudizio a quo, e che pertanto la notificazione risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 c.p.c. (secondo il quale l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia dell'atto nella mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto), disposizione da ritenersi applicabile non solo alle parti ma anche ai loro difensori.