(massima n. 1)
Nella valutazione dei danni futuri il criterio della valutazione equitativa costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, potendo il detto giudice assumere come criterio di orientamento quello del triplo della pensione sociale indicato nell'art. 4 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857.