(massima n. 1)
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la sentenza deve essere notificata al procuratore costituito ai sensi dell'art. 285 c.p.c. che rinvia all'art. 170 commi primo e secondo, non essendo idonea a tal fine la notifica alla parte. Peraltro, nel caso in cui il procuratore non risulti reperibile nel luogo indicato in atti la notificazione deve rinnovarsi presso la nuova residenza dello stesso risultante dalla relata dell'ufficiale giudiziario o, in difetto, presso la cancelleria ove deve ritenersi eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, essendo divenuta inefficace la precedente elezione di domicilio, stante l'irreperibilitą «in loco» del domiciliatario.