(massima n. 1)
Nell'arbitraggio le parti demandano al terzo arbitratore la determinazione, in loro sostituzione, di uno o pił elementi di un contratto concluso ma incompleto; in mancanza di espressa qualificazione, da parte dei contraenti, del tipo di arbitraggio voluto, l'interpretazione del contenuto e dell'estensione dei poteri dell'arbitratore spetta al giudice di merito la cui pronunzia in proposito non č censurabile in sede di legittimitą se conforme alle regole legali di ermeneutica e sorretta da motivazione immune da vizi. (Nella specie, in relazione alla natura ed estensione dei poteri della commissione paritetica nazionale operante in base al C.C.N.L. per i dipendenti Enel, al S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilitą di un'ipotesi di arbitraggio rimesso all'arbitrum merum del terzo come tale impugnabile solo per malafede di quest'ultimo , ravvisando invece un'ipotesi di arbitraggio rimesso all'arbitrum boni viri dell'arbitratore, sia per la previsione di una preventiva istruzione e di una procedura di reclamo, sia per l'impossibilitą che le determinazioni della commissione si sottraggano al regime di annullabilitą di rinunzia e transazioni ex art. 2113 c.c., in materia di diritti indisponibili quale il diritto alla qualifica).