(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 1335 c.c., che, nel prevedere la presunzione di conoscenza di una dichiarazione da parte del destinatario dal momento in cui essa giunge al suo indirizzo, fa salva la possibilitā per il destinatario stesso provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilitā di averne notizia, non consente l'estensione al mittente della suddetta possibilitā di prova della mancata conoscenza, non essendo suscettibile di interpretazione estensiva in quanto pone una eccezione rispetto alla regola della presunzione di conoscenza. Né tale disposizione lede il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., attesa la disomogeneitā concessa al destinatario č infatti tesa ad assicurare, in ipotesi eccezionali nelle quali la presunzione apparirebbe iniqua, il prevalere del principio della effettiva conoscenza, mentre accordare analoga facoltā all'autore della dichiarazione sarebbe soltanto in funzione di agevolargli la possibilitā di revoca della stessa.