(massima n. 1)
La notifica della sentenza al contumace a mezzo del servizio postale è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione perché mentre la notifica «di persona», prevista dall'art. 1 legge 20 novembre 1982, n. 890 è contrapposta a quella per posta, l'espressione «personalmente», contenuta nel primo e nel terzo comma dell'art. 292 c.p.c. non equivale a quella «di persona» e perciò non esclude l'applicabilità degli artt. 137-151 c.p.c. e la conseguente validità della notifica a mezzo posta, bensì è contrapposta al secondo comma dello stesso art. 292 c.p.c. in base al quale «le altre comparse» si considerano comunicate al contumace allorché depositate in cancelleria e vistate dal cancelliere.