(massima n. 1)
La parte che propone l'impugnazione non può prescindere dal mutamento dello stato della controparte intervenuto anteriormente alla proposizione dell'impugnazione medesima, salvo che provi di averlo ignorato senza sua colpa. Pertanto, nel caso in cui dall'istanza di notifica della sentenza risulti che la società originariamente parte in causa si è fusa o trasformata in altra società dando così luogo ad un ente diverso, è inammissibile l'impugnazione proposta e notificata nei confronti dell'originaria controparte societaria, e cioè nei confronti di un soggetto non più esistente, anziché di quello ad esso succeduto ed agevolmente individuabile dall'esame dell'istanza che precede la notifica, restando priva di effetto sanante — in considerazione dell'inesistenza della vocatio in ius — l'avvenuta costituzione della nuova società.