(massima n. 1)
L'art. 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento o della cessazione, alla competenza della sezione specializzata agraria, con la conseguenza che č venuta meno al riguardo la competenza del pretore ex art. 409, n. 2 c.p.c. per il giudizio di cognizione a favore del detto giudice specializzato (principio affermato con riferimento a domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento delle indennitā per le migliorie apportate al fondo in costanza di un rapporto di colonia parziaria).