(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1334 c.c., gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono in qualsiasi modo a conoscenza della persona alla quale sono destinati. La notificazione dell'atto non č, quindi, elemento necessario ai fini dell'efficacia della dichiarazione recettizia. (Nella specie sono state riconosciute valide procure a vendere non notificate né comunicate ai destinatari, ma delle quali costoro erano venuti a conoscenza mediante la loro esibizione in giudizio).