(massima n. 1)
Le norme di cui agli artt. 366 n. 3 e 371 c.p.c. vanno interpretate nel senso che il ricorso incidentale, al pari di quello principale, debba contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa, e sia, pertanto, inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'art. 366, comma primo, c.p.c. ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessitą di ricorso ad altre fonti.